Rinuncia alla casa coniugale con esenzioni

Lo scioglimento del diritto di comproprietà in sede di separazione consensuale con assegnazione dell’immobile a uno solo dei coniugi, è assoggettato a imposta di registro in misura fissa. Lo ha stabilito la sezione tredicesima della Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza n. 6115/2019. La vertenza riguarda un ricorso presentato da due coniugi separati contro il silenzio rifiuto maturato in seguito a una loro istanza, rimasta inevasa, di restituzione dell’imposta versata per la rinuncia all’assegnazione della casa familiare da parte del marito, con assegnazione consensuale dell’intera proprietà alla moglie. In sede di assegnazione dell’immobile i coniugi pagavano l’imposta in modo proporzionale e richiedevano la ripetizione delle somme ritenendo dovuta l’imposta in misura fissa. Costituendosi in giudizio l’Ufficio finanziario riteneva che la rinuncia al diritto di abitazione di uno dei due coniugi fosse assoggettabile a imposta proporzionale di registro a norma dell’articolo 1 parte prima della Tariffa allegata al dpr n.131/86 applicabile agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi. Secondo l’Ufficio pertanto l’atto di rinuncia determinava per gli intestatari dell’immobile una ricostruzione della piena proprietà pienamente riconducibile a un trasferimento di un diritto reale, con assoggettamento a imposta proporzionale di registro. La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso. La decisione dei giudici provinciali veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale di Roma; questa stessa Ctr ha stabilito che, ai fini fiscali la rinuncia al diritto di abitazione con assegnazione della proprietà all’altro coniuge può essere ricondotta a quei provvedimenti relativi allo scioglimento del matrimonio che sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Il Collegio regionale romano aggiunge che anche l’Agenzia delle entrate (circ. n.2/E del 2014) ha stabilito che tutti gli atti che i coniugi pongono in essere nello scioglimento del matrimonio o di scioglimento dei diritti civili di questo sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Nel caso specifico la Commissione regionale capitolina ha riscontrato che in ragione della particolare complessità della materia le spese di lite possano essere compensate tra le parti. 
Benito Fuoco
Con ricorso depositato il 12/2/2015, i sigg.ri S. F. e G. P., in atti generalizzati, impugnavano il silenzio rifiuto maturato in seguito a loro istanza, rimasta inevasa (…) di restituzione dell’imposta di registro per euro 13.189,00 «per la rinuncia all’assegnazione della casa familiare».
I ricorrenti premettevano di aver acquistato in data 14/4/1987, all’epoca coniugi in regime di comunione legale, un appartamento sito nel comune di Tivoli (…); esponevano che, in sede di separazione consensuale tra loro intervenuta in data 26/3/2004, rimase convenuto che l’abitazione familiare, ossia il suddetto appartamento, rimanesse assegnato alla moglie, assegnazione trascritta in data (…).
Nel merito, va considerato che, a partire dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione (n. 11096/2002), si è consolidato, in giurisprudenza (Ss.uu. n. 13603/2004; n. 1545/2006; n. 16398/2007), il principio per cui il diritto di abitazione assegnato in sede di separazione o divorzio a un coniuge è un diritto personale di godimento (…), la necessità di trascrivere tale assegnazione non esclude la natura di diritto personale di godimento del diritto di abitazione, essendo posto a tutela della posizione del coniuge affidatario rispetto a terzi.
Quanto alla tassazione inerente alla rinuncia di tale diritto, pertanto, è da escludere l’applicabilità dell’invocato art. 1 della tariffa parte prima allegata al dpr n. 131/86, concernendo questa norma soltanto «atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi».
Pertanto, la rinuncia al diritto di abitazione non comporta una riespansione del diritto di piena proprietà come nel caso di rinuncia al diritto di usufrutto, essendo i relativi diritti di proprietà già pieni, ma consente soltanto la commerciabilità dell’immobile.
A fini fiscali, pertanto, la rinuncia al diritto di abitazione deve essere ricondotta a «tutti quegli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione o revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 989 che sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa».